Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la disciplina di settore.